Oggi prima di pranzo un’altra piacevole chiaccherata con il Maresciallo riguardante la presunta offesa da parte di un commentatore tempo fa su questo blog. Il contadino è venuto a sapere chi ha querelato e per quali frasi.
Facciamo un paragone: Il cantante Roberto Cuculo (nome inventato!) cerca il suo nome con un famoso motore di ricerca e il quinto risultato recita nello stralcio sotto qualcosa come “….come il pseudo-cantante Roberto Cuculo…cantanti che non sanno nemmeno cantare bene….
E’ diffamazione sempre? O si può dire questo solo se è vero e se sì chi lo stabilisce?
Ovviamente ha ragione di sentirsi offeso, e se mandava a quei tempi remoti una mail al contadino lui avrebbe tolto il commento anche senza prova audio delle sue capacità. Ma ha preferito – per ignoranza (delle usanze nella rete) per motivi economici – di querelare l’autore del commento, che per ora ha una identità solo nella forma di un indirizzo IP.
Il problema è che il contadino ha nella sua mail una richiesta formale della GUARDIA DI FINANZA, NUCLEO SPECIALE FRODI TELEMATICHE, 2^ SEZIONE che vorrebbe sapere quel numero che permetterebbe (provider permettendo) di risalire al PC sul quale era stato scritto il giudizio negativo sul povero cantante e si sente abbastanza male, pensando a entrambe le persone.
La domanda per l’avvocato sarebbe questa: lui è obbligato di “estradare” il commentatore o ci vuole qualcosa di più che questa richiesta, tipo un foglio del giudice? Grazie per eventuali risposte.
…si ha diffamazione nel caso in cui le qualifiche offensive vengano “rovesciate” dentro ad un forum o ad un newsgroup. Ingiuria e diffamazione sono divenuti, ultimamente, reati di competenza del Giudice di Pace. Per richiedere la punizione del colpevole di un reato di questo tipo, rimane sempre necessario presentare una apposita denuncia querela, cosa che può essere fatta, anche senza l’assistenza di un avvocato, presso la locale Stazione dei Carabinieri o presso la Questura.
A seguito di tale iniziativa, se la Procura riterrà fondata e perseguibile la notizia di reato, il procedimento si svolgerà di fronte al Giudice di Pace territorialmente competente, il quale se individuerà un colpevole, potrà condannarlo, in seguito alle recenti modifiche legislative, solo ad una multa, cioè una sanzione pecuniaria, ovvero alla permanenza domiciliare o allo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità.
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