Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. (Istituzione del marchio «100 per cento Italia» e definizioni)
1. Al fine di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori,
in conformità con il disposto di cui all’articolo 153 del Trattato che
istituisce la Comunità europea, promuovendo il loro diritto ad una corretta
informazione in ordine ai prodotti il cui processo produttivo è realizzato
interamente in Italia,
2. Si intendono realizzati interamente in Italia i prodotti finiti per i
quali l’ideazione, il disegno, la progettazione, la lavorazione e il
confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano,
utilizzando materie prime anche di importazione, nonchè semilavorati grezzi,
come definiti dalla lettera g) del comma 3, realizzati interamente in Italia.
Il contadino pensa che le parole scelte per un marchio dovrebbero corrispondere almeno per il 98% al loro significato. Per lui "100%" è tutto, ma forse non è all'altezza dei tempi che corrono. Pasta con grano canadese condita col sugo pronto fatto con pomodori cinesi, ma ideata in Italia al 100%...